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CremonaWeb

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| Il lavoro interinale |
In questa pagina trovate tutte le informazioni
relative al lavoro
interinale.
Inoltre, qui sotto
sono disponibili
tutti gli indirizzi delle agenzie interinali di Cremona e provincia.
Cerca quella più
vicino a te. |
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| Cremona |
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| ADECCO 1 |
C.so P.Vacchelli, 56 |
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| ADECCO 2 |
Via Dante, 103/b |
0372416062 |
037462058 |
| E-WORK |
Via Dante, 82/a |
037223494 |
0372223511 |
| MANPOWER |
Piazza Roma, 6 |
037232152 |
0372530274 |
| OBIETTIVO LAVORO |
Via Palestro, 28 |
037231710 |
037231330 |
| RANDSTAD |
Via Dante 251 |
037229224 |
037224127 |
| START |
Via Dante, 248/250 |
037224894 |
037224821 |
| TEMPORARY |
V. Ghinaglia, 29/B |
037221011 |
0372569348 |
| VEDIOR |
Via B. da Dovara, 29 |
0372430287 |
0372430588 |
| WORKNET |
Via Dante, 35 |
037230137 |
037230697 |
| ANTEX |
Via Bonomelli, 6 |
0372416967 |
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| Casalmaggiore |
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| Castelleone |
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| Crema |
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Il contratto di lavoro interinale
(A cura di Cliccalavoro) |
Un utile strumento contrattuale per un primo
ingresso dei giovani
nel mondo del lavoro.
Rispetto alla regolamentazione
del cosiddetto
lavoro interinale,
la nuova legislatura in
merito contribuisce
a riportare la condizione
italiana su un piano
di parità rispetto ai
principali paesi
europei. |
| In questo senso, viene ulteriormente garantita
la tutela dei lavoratori
temporanei, secondo
un modello di inquadramento
legislativo che
risulta ispirato
a quello francese. Il lavoro
temporaneo si definisce,
quindi, come un
importante canale
che favorisce l'ingresso
nel mondo lavorativo
di tutti coloro, soprattutto
dei più giovani,
che intendono muovere i
primi passi nel mercato
del lavoro. Un mercato
che risente, oggi
come non mai, delle fluttuazioni
dell'economia globalizzata. |
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I tre protagonisti del lavoro temporaneo:
l'agenzia fornitrice, il
lavoratore e l'azienda
utilizzatrice
Quando un'azienda richiede
una prestazione
d'opera di natura temporanea,
può far ricorso
alla formula del lavoro
interinale. Si tratta
di una prassi che prevede
la relazione fra
tre soggetti: l'azienda
utilizzatrice, l'azienda
riconosciuta dal Ministero
del Lavoro (o
agenzia) e il lavoratore.
Quest'ultimo, per
conto dell'agenzia che
lo assume di norma,
è chiamato a prestare la
propria opera temporanea
all'impresa utilizzatrice,
agendo sotto la
sua direzione. L'agenzia,
in relazione al
tipo di impiego e al tempo
previsto della
sua durata comunicatogli
dall'impresa utilizzatrice,
assume il prestatore d'opera
con un contratto
a tempo determinato corrispondente
alla durata
del suo impegno.
Se l'agenzia lo assume a tempo indeterminato,
il lavoratore riceve un
risarcimento per
tutti i giorni che non
lavora
Tuttavia, l'agenzia può
decidere di assumere
il lavoratore a tempo indeterminato,
inviandolo
presso ulteriori imprese
utilizzatrici che
ne richiedono volta per
volta l'opera. Se
si verifica questa seconda
possibilità, al
lavoratore è garantita
un'indennità di disponibilità
relativa alle giornate
in cui, pur rimanendo
a disposizione, non è stato
chiamato a lavorare.
Si danno però casi in cui
è l'azienda utilizzatrice
ad assumere a tempo indeterminato
il lavoratore
al termine della missione.
A questo proposito,
la nuova legge ha provveduto
a rimuovere
tutti gli eventuali ostacoli
legali frapposti
dalle agenzie, venendo
così incontro alle
legittime aspirazioni dei
lavoratori.
Le agenzie di lavoro temporaneo velocizzano
i tempi della ricerca e
del reclutamento
per i lavoratori e le aziende
In questo nuovo scenario,
si sottolinea l'importante
ruolo di intermediazione
svolto dall'azienda
fornitrice di figure professionali.
Le agenzie
di fornitura di lavoro
interinale, infatti,
oltre a non essere soggette
al divieto di
ricoprire la mansione svolta
previsto dalla
legge 23-10-1960 n. 1369,
sono anzi riconosciute
dal legislatore per le
funzioni offerte al
mercato del lavoro. Si
tratta quasi sempre
di indispensabili servizi
di reclutamento,
selezione e collocamento
di personale lavorativo
che contribuiscono a snellire
il mercato
del lavoro, riducendo i
spesso snervati tempi
della ricerca, sia da parte
dei lavoratori
che delle stesse aziende.
I costi per le aziende utilizzatrici del
lavoro interinale
Le aziende, in effetti,
devono corrispondere
alle agenzie fornitrici
un compenso che si
somma al costo del lavoro
svolto e al contributo
preventivato per la formazione
professionale
dei lavoratori interinali.
A conti fatti
e in proporzione, quindi,
per un'azienda
l'"affitto" di
un lavoratore temporaneo
viene a costare di più
di una tradizionale
assunzione a tempo indeterminato.
Nonostante
il maggior costo orario,
molte imprese si
sono orientate ad utilizzare
il lavoro temporaneo
per l'elasticità del nuovo
strumento, per
l'assoluta certezza sul
tipo di rapporto
instaurato e dei realtivi
costi.
I casi in cui la legge non consente l'utilizzo
di lavoro temporaneo
La legge esclude la fornitura
di lavoro temporaneo
nei casi di a) per le mansioni
individuate
dai CCNL di categoria con
particolare riguardo
alle mansioni più pericolose,
b) sostituzione
di lavoratori in sciopero,
c) in aziende
che, nei dodici mesi precedenti,
abbiamo
messo in mobilità, in cassa
integrazione
o licenziato parte del
personale, d) imprese
non in regola con la valutazione
dei rischi
(art. 4 DL n. 626/94),
e) attività produttive
che richiedono particolari
controlli medici
e, in generale, mansioni
che comportano particolari
rischi per i lavoratori. |
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| Altri dubbi??... Ecco alcune risposte. |
D. È consentito alle aziende di utilizzare
il contratto di fornitura
di lavoro temporaneo
allo scopo di valutare
le capacità professionali
di un lavoratore?
R. No. In base alla normativa
che regola
il lavoro temporaneo (legge
24-06-97, n°
196), un'impresa può usufruire
della prestazione
professionale temporanea
di un lavoratore
a condizione che ciò avvenga
solo per soddisfare
proprie esigenze lavorative
di carattere
temporaneo. È escluso,
di conseguenza, che
la condizione di lavoro
temporaneo possa
essere sfruttata dal datore
di lavoro come
periodo di prova cui sottoporre
il lavoratore
medesimo.
D. I costi e gli oneri tributari implicati
dal contratto di prestazione
di lavoro temporaneo
sono a carico dell'impresa
utilizzatrice?
R. No. Il contratto, pur
riconoscendo che
il lavoratore presti la
propria opera sotto
le direttive e secondo
le specifiche richieste
dell'azienda utilizzatrice,
sancisce anche
che spetti all'impresa
fornitrice di lavoro
temporaneo (o agenzia)
di farsi carico dei
costi inclusi nel contratto
in questione.
D. Secondo la legge, il lavoratore temporaneo
di chi si deve considerare
alle dipendenze,
dell'agenzia fornitrice
o dell'impresa utilizzatrice?
R. Pur dovendo rispondere
alle specifiche
esigenze organizzative
e alle richieste professionali
dell'impresa utilizzatrice,
il contratto
prevede che il lavoratore
sia ufficialmente
assunto dall'agenzia fornitrice
di lavoro
temporaneo, che ne controlla
l'effettiva
prestazione professionale
e che, a prestazione
conclusa, lo impiega in
successive prestazioni
d'opera.
D. In che modo il lavoratore può assicurarsi
che l'agenzia fornitrice
di lavoro temporaneo
risulti conforme ai requisiti
professionali
e legali previsti dalla
legge?
R. È lo stesso ministero
del Lavoro a definire
i principali requisiti
(elencati all'art.
2 della legge n° 196/97)
cui devono soddisfare
le imprese che forniscono
lavoro temporaneo.
Le agenzie legalmente autorizzate
a erogare
prestazioni di lavoro temporaneo
da parte
dei lavoratori da esse
assunti sono registrate
in un Albo appositamente
predisposto presso
lo stesso ministero del
Lavoro. Ogni impresa
utilizzatrice che si rivolga
a un'agenzia
per impiegari lavoratori
temporanei deve
anche assicurarsi che l'azienda
fornitrice
risulti regolarmente iscritta
all'Albo professionale
su nominato.
D. Anche i cittadini stranieri possono esseri
assunti e messi a disposizione
delle aziende
utilizzatrici da parte
delle agenzie per
fornire prestazioni di
lavoro temporaneo?
R. Certamente. A condizione
che i cittadini
di un Paese dell'Unine
europea o i cittadini
extra-comunitari risultino
iscritti all'ufficio
di Collocamento competente
e siano in possesso
di regolare permesso di
soggiorno a fini
lavorativi, possono essere
inviati in missione
lavorativa dall'agenzia
presso le imprese
utilizzatrici.
D. Il contratto di lavoro temporaneo prevede
che esso possa venire utilizzato
anche nel
caso del pubblico impiego?
R. L'art. 22, comma 7,
del Decreto legislativo
n. 80 del 31/3/98, prevede
che le Pubbliche
amministrazioni possano
ricorrere alla prestazione
d'opera temporanea. Gli
Enti pubblici possono
far ricorso a prestazioni
di lavoro temporaneo
in caso di sostituzione
di dipendenti assenti
e per qualifiche non previte
e nelle ipotesi
previste dal contratto
nazionale di lavoro
recentemente stipulato..
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