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Il lavoro interinale
In questa pagina trovate tutte le informazioni relative al lavoro interinale.

Inoltre, qui sotto sono disponibili tutti gli indirizzi delle agenzie interinali di Cremona e provincia. Cerca quella più vicino a te.
Cremona
ADECCO 1 C.so P.Vacchelli, 56
ADECCO 2 Via Dante, 103/b 0372416062 037462058
E-WORK Via Dante, 82/a 037223494 0372223511
MANPOWER Piazza Roma, 6 037232152 0372530274
OBIETTIVO LAVORO Via Palestro, 28 037231710 037231330
RANDSTAD Via Dante 251 037229224 037224127
START Via Dante, 248/250 037224894 037224821
TEMPORARY V. Ghinaglia, 29/B 037221011 0372569348
VEDIOR Via B. da Dovara, 29 0372430287 0372430588
WORKNET Via Dante, 35 037230137 037230697
ANTEX Via Bonomelli, 6 0372416967
Casalmaggiore
ADECCO Via Manzoni, 72 037542820 0375202679
OBIETTIVO LAVORO Via Azzo Porzio, 118 0375201601 0375201669
MANPOWER
TEMPORARY Piazza Turati, 9 0375201674 0375201682
Castelleone
MANPOWER
Crema
ADECCO Via Dante, 2 0373250288 037380188
IN TIME Via Gramsci, 8 037381734 0373252920
MANPOWER Via Repubblica, 17 037380657 037381714
DIMENSIONE DEL LAVORO Via Lago Gerundo, 18/3 0373200471 0373203449
OBIETTIVO LAVORO Via Ponte Furio, 32 037380776 0373253751
TEMPORARY Via Borgo S. Pietro, 15 0373256209 0373256157
VEDIOR V.le Repubblica, 75 0373202564 0373200803
WORKNET Via Tensini 9 0373250883
Il contratto di lavoro interinale

(A cura di Cliccalavoro)
Un utile strumento contrattuale per un primo ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Rispetto alla regolamentazione del cosiddetto lavoro interinale, la nuova legislatura in merito contribuisce a riportare la condizione italiana su un piano di parità rispetto ai principali paesi europei.
In questo senso, viene ulteriormente garantita la tutela dei lavoratori temporanei, secondo un modello di inquadramento legislativo che risulta ispirato a quello francese. Il lavoro temporaneo si definisce, quindi, come un importante canale che favorisce l'ingresso nel mondo lavorativo di tutti coloro, soprattutto dei più giovani, che intendono muovere i primi passi nel mercato del lavoro. Un mercato che risente, oggi come non mai, delle fluttuazioni dell'economia globalizzata.
I tre protagonisti del lavoro temporaneo: l'agenzia fornitrice, il lavoratore e l'azienda utilizzatrice
Quando un'azienda richiede una prestazione d'opera di natura temporanea, può far ricorso alla formula del lavoro interinale. Si tratta di una prassi che prevede la relazione fra tre soggetti: l'azienda utilizzatrice, l'azienda riconosciuta dal Ministero del Lavoro (o agenzia) e il lavoratore. Quest'ultimo, per conto dell'agenzia che lo assume di norma, è chiamato a prestare la propria opera temporanea all'impresa utilizzatrice, agendo sotto la sua direzione. L'agenzia, in relazione al tipo di impiego e al tempo previsto della sua durata comunicatogli dall'impresa utilizzatrice, assume il prestatore d'opera con un contratto a tempo determinato corrispondente alla durata del suo impegno.

Se l'agenzia lo assume a tempo indeterminato, il lavoratore riceve un risarcimento per tutti i giorni che non lavora
Tuttavia, l'agenzia può decidere di assumere il lavoratore a tempo indeterminato, inviandolo presso ulteriori imprese utilizzatrici che ne richiedono volta per volta l'opera. Se si verifica questa seconda possibilità, al lavoratore è garantita un'indennità di disponibilità relativa alle giornate in cui, pur rimanendo a disposizione, non è stato chiamato a lavorare. Si danno però casi in cui è l'azienda utilizzatrice ad assumere a tempo indeterminato il lavoratore al termine della missione. A questo proposito, la nuova legge ha provveduto a rimuovere tutti gli eventuali ostacoli legali frapposti dalle agenzie, venendo così incontro alle legittime aspirazioni dei lavoratori.

Le agenzie di lavoro temporaneo velocizzano i tempi della ricerca e del reclutamento per i lavoratori e le aziende
In questo nuovo scenario, si sottolinea l'importante ruolo di intermediazione svolto dall'azienda fornitrice di figure professionali. Le agenzie di fornitura di lavoro interinale, infatti, oltre a non essere soggette al divieto di ricoprire la mansione svolta previsto dalla legge 23-10-1960 n. 1369, sono anzi riconosciute dal legislatore per le funzioni offerte al mercato del lavoro. Si tratta quasi sempre di indispensabili servizi di reclutamento, selezione e collocamento di personale lavorativo che contribuiscono a snellire il mercato del lavoro, riducendo i spesso snervati tempi della ricerca, sia da parte dei lavoratori che delle stesse aziende.

I costi per le aziende utilizzatrici del lavoro interinale
Le aziende, in effetti, devono corrispondere alle agenzie fornitrici un compenso che si somma al costo del lavoro svolto e al contributo preventivato per la formazione professionale dei lavoratori interinali. A conti fatti e in proporzione, quindi, per un'azienda l'"affitto" di un lavoratore temporaneo viene a costare di più di una tradizionale assunzione a tempo indeterminato. Nonostante il maggior costo orario, molte imprese si sono orientate ad utilizzare il lavoro temporaneo per l'elasticità del nuovo strumento, per l'assoluta certezza sul tipo di rapporto instaurato e dei realtivi costi.

I casi in cui la legge non consente l'utilizzo di lavoro temporaneo
La legge esclude la fornitura di lavoro temporaneo nei casi di a) per le mansioni individuate dai CCNL di categoria con particolare riguardo alle mansioni più pericolose, b) sostituzione di lavoratori in sciopero, c) in aziende che, nei dodici mesi precedenti, abbiamo messo in mobilità, in cassa integrazione o licenziato parte del personale, d) imprese non in regola con la valutazione dei rischi (art. 4 DL n. 626/94), e) attività produttive che richiedono particolari controlli medici e, in generale, mansioni che comportano particolari rischi per i lavoratori.
Altri dubbi??... Ecco alcune risposte.
D. È consentito alle aziende di utilizzare il contratto di fornitura di lavoro temporaneo allo scopo di valutare le capacità professionali di un lavoratore?
R. No. In base alla normativa che regola il lavoro temporaneo (legge 24-06-97, n° 196), un'impresa può usufruire della prestazione professionale temporanea di un lavoratore a condizione che ciò avvenga solo per soddisfare proprie esigenze lavorative di carattere temporaneo. È escluso, di conseguenza, che la condizione di lavoro temporaneo possa essere sfruttata dal datore di lavoro come periodo di prova cui sottoporre il lavoratore medesimo.

D. I costi e gli oneri tributari implicati dal contratto di prestazione di lavoro temporaneo sono a carico dell'impresa utilizzatrice?
R. No. Il contratto, pur riconoscendo che il lavoratore presti la propria opera sotto le direttive e secondo le specifiche richieste dell'azienda utilizzatrice, sancisce anche che spetti all'impresa fornitrice di lavoro temporaneo (o agenzia) di farsi carico dei costi inclusi nel contratto in questione.

D. Secondo la legge, il lavoratore temporaneo di chi si deve considerare alle dipendenze, dell'agenzia fornitrice o dell'impresa utilizzatrice?
R. Pur dovendo rispondere alle specifiche esigenze organizzative e alle richieste professionali dell'impresa utilizzatrice, il contratto prevede che il lavoratore sia ufficialmente assunto dall'agenzia fornitrice di lavoro temporaneo, che ne controlla l'effettiva prestazione professionale e che, a prestazione conclusa, lo impiega in successive prestazioni d'opera.

D. In che modo il lavoratore può assicurarsi che l'agenzia fornitrice di lavoro temporaneo risulti conforme ai requisiti professionali e legali previsti dalla legge?
R. È lo stesso ministero del Lavoro a definire i principali requisiti (elencati all'art. 2 della legge n° 196/97) cui devono soddisfare le imprese che forniscono lavoro temporaneo. Le agenzie legalmente autorizzate a erogare prestazioni di lavoro temporaneo da parte dei lavoratori da esse assunti sono registrate in un Albo appositamente predisposto presso lo stesso ministero del Lavoro. Ogni impresa utilizzatrice che si rivolga a un'agenzia per impiegari lavoratori temporanei deve anche assicurarsi che l'azienda fornitrice risulti regolarmente iscritta all'Albo professionale su nominato.

D. Anche i cittadini stranieri possono esseri assunti e messi a disposizione delle aziende utilizzatrici da parte delle agenzie per fornire prestazioni di lavoro temporaneo?
R. Certamente. A condizione che i cittadini di un Paese dell'Unine europea o i cittadini extra-comunitari risultino iscritti all'ufficio di Collocamento competente e siano in possesso di regolare permesso di soggiorno a fini lavorativi, possono essere inviati in missione lavorativa dall'agenzia presso le imprese utilizzatrici.

D. Il contratto di lavoro temporaneo prevede che esso possa venire utilizzato anche nel caso del pubblico impiego?
R. L'art. 22, comma 7, del Decreto legislativo n. 80 del 31/3/98, prevede che le Pubbliche amministrazioni possano ricorrere alla prestazione d'opera temporanea. Gli Enti pubblici possono far ricorso a prestazioni di lavoro temporaneo in caso di sostituzione di dipendenti assenti e per qualifiche non previte e nelle ipotesi previste dal contratto nazionale di lavoro recentemente stipulato..
Vedi tutti gli altri contratti.

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